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TRASPORTATO IN SEDE LEGALE IL VECCHIO DETTO: “CACCIARE MONETA, VEDERE CAMMELLO”! L'Avvocato risponde 

TRASPORTATO IN SEDE LEGALE IL VECCHIO DETTO: “CACCIARE MONETA, VEDERE CAMMELLO”!

Non sempre i rapporti tra avvocato e cliente sono idilliaci: spesso le tensioni create dallo sviluppo di una procedura, vuoi penale che civile, mettono in contrapposizione le due figure che pure, per una normale prassi, dovrebbero collaborare tra di loro per raggiungere uno scopo prefissato. Si sa che gli interessi obnubilano le menti: può capitare che la mente che si ottenebra sia proprio quella del legale che, per sua abitudine professionale, dovrebbe riuscire a mantenere sempre una lucidità di pensiero ed una linearità d’azione. Una sorta di delirio di onnipotenza può mettere in moto reazioni strane da parte di un difensore che, conscio di gestire aspetti importantissimi della vita dei suoi clienti, pretende dagli stessi un comportamento privo di macchia ed immediatamente remunerativo.

Insieme all’avvocato Simone Labonia, commentiamo un episodio avvenuto e riportato dalle cronache di una città del nord Italia, che parlano di un incontro particolarmente violento e litigioso tra patrocinato e patrocinante.

In buona sostanza, l’attaccamento al risvolto economico della professione, aveva indotto il legale a non presentare appello ad una sentenza di condanna, divenuta wuindi definitiva, in considerazione del fatto che, per quella fase di giudizio, non aveva ricevuto i seppur dovuti emolumenti.
Ovviamente la stizza del cliente e la sua reazione eclatante, hanno sollecitato i commenti delle cronache ed, in conseguenza, fatto avviare un procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine Forense, per “infedele patrocinio”.
L’avvenimento ci fornisce lo spunto per approfondire questa fattispecie di reato, regolamentata dall’articolo 380 c.p., che prevede la pena della reclusione fino a 3 anni ed una multa non inferiore ad €500 per quel professionista che, venendo meno ai suoi doveri, arrechi un danno alla parte difesa ed assistita.
Previste aggravanti, come nel caso specifico, se il fatto è commesso in danno di un imputato, o in collusione con la parte avversa.
Il reato è perseguibile d’ufficio o puo essere attivato con la denuncia presentata dalla parte lesa.
Lo stesso si configura come tale, e non solo come illecito civile, se viene dimostrata una precisa volontà di provocare un danno al proprio cliente.
Nel caso specifico non vi erano dubbi in quanto, lo stesso, aveva registrato una conversazione in cui il professionista ammetteva di aver voluto punire, chi si era dimostrato cattivo pagatore.

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